Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "KI AIKIDO BUDOKAN"
Art.1 Denominazione e sede
É costituita l’associazione non riconosciuta denominata “Ki Aikido Budokan associazione sportiva dilettantistica” in sigla Ki Aikido Budokan a.s.d. con sede in Figline e Incisa Valdarno, la quale è retta dal seguente statuto.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio direttivo
Art.2 Scopi
L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, ed in particolare le arti marziali tradizionali giapponesi
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione
c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività agonistiche e non
d) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture Sportive di vario genere
e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative delle diverse discipline sportive
f) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi
g) organizzare attività ricreative culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Art.3 Funzionamento
L’associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l’elettività e delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi e/o indennità (che potranno essere indennizzate mediante il riconoscimento di un compenso congruo rispetto all’entità e la complessità dell’impegno richiesto); nel caso la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Art.4 Domanda di ammissione
L’associazione si può comporre di un numero illimitato di associati. Possono essere associati tutti coloro che ne facciano espressa domanda e siano accettati dal Consiglio Direttivo.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Ai soci sarà garantita uniformità di rapporto associative e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto, a condizione che abbiano raggiunto la maggiore età.
Art.5 Durata
L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.
Art.6 Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati o enti, entrate commerciali connesse all’attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni Sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.
Art.7 Quota associativa
Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea.
La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.
Art.8 Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal l gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art.9 Decadenza dei soci
Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione.
Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica l’attività per la quale è stato ammesso.
L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l’associato interessato.
La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà assere più ammesso.
Art.l0 Organi
Sono organi dell’associazione: l’Assemblea generale dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente, il Revisore unico (qualora eletto).
Art.ll Convocazione dell’Assemblea
L’assemblea è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
La convocazione dell’assemblea deve effettuarsi mediante avviso da affliggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività, almeno venti giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante lettera con firma di ricevimento, fax, e-mail e/o PEC, in ogni caso almeno otto giorni prima della adunanza.
Art.12 Compiti dell’Assemblea
L’assemblea riunita in via ordinaria:
– approva il rendiconto economico e finanziario;
– procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, del Revisore unico –
– delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo
– approva gli eventuali regolamenti.
Essa a luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore unico (se nominato) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberate sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando gli eventuali liquidatori.
Art.13 Costituzione e svolgimento dell’Assemblea
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe.
L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le deliberazioni, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima e seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita con qualsiasi numero di soci presenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto, in prima convocazione. In seconda convocazione è regolarmente costituita con qualsiasi numero di soci e delibera a maggioranza dei presenti
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice presidente, se nominato, o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee
dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.
Art.14 Presidente
II Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea ordinaria, dura in carica quattro anni e rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
Art.16 Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad una massimo di 9 membri scelti tra gli associati maggiorenni, compreso il Presidente.
I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo al suo interno può nominate un vice presidente ed un segretario.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistica dell’attività sportiva delle arti marziali, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno, redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci.
Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.
La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la metà dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art.17 Revisore unico
II Revisore unico può essere eletto dall’assemblea. Può essere scelto anche fra i non soci e resta in carica quattro anni.
Il Revisore unico deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta al propria relazione annuale al rendiconto economico e finanziario.
Art.l8 Decadenza degli organi associativi
I titolari degli organi associativi decadono:
– per dimissioni;
– per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso dovrà essere convocata l’assemblea per la nuova nomina.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.
Art.l9 Devoluzione del patrimonio
In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, secondo la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale.
Art.20 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.
I soci fondatori:
Gigliotti Pietro Domenico
Gori Nico
Rigacci Claudio
l’Aikido è una costante pratica quotidiana che accresce il senso di disciplina, di conoscenza di sé, di pace ed armonia